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DECRETO LEGISLATIVO 21 aprile 1948, n. 510

Estensione al personale degli enti locali delle disposizioni di cui al decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 19, circa la concessione di compensi per lavoro straordinario.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/05/1953)
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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  24-5-1948

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948:

Art. 1


In deroga all'art. 3 del decreto legislativo 13 dicembre 1946, n. 531, è autorizzata per il periodo dal 1 gennaio al 30 aprile 1948, l'applicazione per le prestazioni straordinarie effettuate dal personale dei Comuni nell'interesse del servizio elettorale, delle disposizioni previste per i dipendenti statali dall'art. 2, terzo comma, del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 19, entro i limiti di spesa stabiliti nella seconda parte del secondo comma dell'art. 4 del decreto medesimo.
Le relative autorizzazioni sono date dal Ministro per l'interno, d'intesa con il Ministro per il tesoro, su motivata proposta del prefetti delle rispettive Province.