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DECRETO LEGISLATIVO 16 aprile 1948, n. 491

Modificazioni dell'art. 105, ultimo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/04/1953)
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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  5-6-1948

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto col Ministro per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948:

Articolo unico



Con effetto dal 1 ottobre 1945 l'ultimo comma, dell'art. 105 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, è sostituito dal seguente:
"Finchè l'ufficiale è in servizio attivo permanente percepisce, nella sua qualità di professore, trattamento economico pari ad un terzo dello stipendio iniziale previsto dalle vigenti disposizioni per i professori straordinari delle università e degli istituti superiori".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 16 aprile 1943

DE NICOLA DE GASPERI - GONELLA - DEL VECCHIO

Visto, il Guardasigilli: GRASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 maggio 1948

Atti del Governo, registro n. 20, foglio n. 88. - FRASCA