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DECRETO LEGISLATIVO 1 aprile 1948, n. 485

Aumento della tariffa per le conversazioni telefoniche scambiate esclusivamente sulle linee fonotelegrafiche.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/04/1949)
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vigente al 10/06/2026
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Testo in vigore dal:  7-5-1949
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma, quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'industria e commercio;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 4 marzo 1948:

Articolo unico



L'art. 98 del regolamento approvato con regio decreto 21 maggio 1903, n. 253, modificato dall'art. 32 del regio decreto-legge 25 gennaio 1921, n. 44, e dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1946, n. 459, è modificato come appresso:
Art. 98. - La tariffa delle conversazioni telefoniche scambiate esclusivamente sulle linee fonotelegrafiche è stabilita nella misura seguente:
L. 12 su linee fino a 3 chilometri;
L. 24 su linee da oltre 3 chilometri fino a 25 chilometri;
L. 36 su linee oltre i 25 chilometri.
((1))

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1 aprile 1948

DE NICOLA DE GASPERI - D'ARAGONA - DEL VECCHIO - TREMELLONI

Visto, il Guardasigilli: GRASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1948

Atti del Governo, registro n. 20, foglio n. 118. - FRASCA ----------------- AGGIORNAMENTO (1)

Il D.P.R. 22 febbraio 1949, n. 146 ha disposto (con l'articolo

unico) che "La tariffa, delle conversazioni telefoniche scambiate

esclusivamente sulle linee fonotelegrafiche, stabilita col decreto

legislativo 1 aprile 1948, n. 485, è aumentata come segue dal 1 maggio 1949: L. 16 su linee fino a 3 chilometri; L. 32 su linee da oltre 3 chilometri fino a 25 chilometri; L. 47 su linee oltre i 25 chilometri. L'anzidetta tassa si applica per ogni conversazione della durata di tre minuti primi".