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DECRETO LEGISLATIVO 16 aprile 1948, n. 480

Determinazione della misura della indennità di carovita da corrispondersi al personale delle Amministrazioni dello Stato per il trimestre aprile-giugno 1948.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/1956)
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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  4-6-1948

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e del Ministro per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948:

Articolo unico



Agli effetti dell'applicazione dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, n. 484 e successive modificazioni, sarà tenuto conto, per il trimestre dal 1 aprile al 30 giugno 1948, dell'indice medio del costo dell'alimentazione rilevato dall'Istituto centrale di statistica per il trimestre luglio-settembre 1947.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 16 aprile 1948

DE NICOLA DE GASPERI - DEL VECCHIO

Visto, il Guardasigilli: GRASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 maggio 1948

Atti del Governo, registro n. 20, foglio n. 77. - FRASCA