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DECRETO LEGISLATIVO 16 aprile 1948, n. 479

Modificazioni all'art. 287 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/04/1953)
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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  21-5-1948

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quello per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948:

Art. 1


L'art. 287 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, è modificato come segue:
"Nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione è annualmente stanziata la somma di lire tre milioni per gli scopi di cui all'art. 96 e per concedere assegni a professori e studiosi incaricati di missioni culturali all'estero".