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DECRETO LEGISLATIVO 20 marzo 1948, n. 478

Agevolazioni nell'esame e nella definizione delle domande di pensione o di assegno di guerra.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/01/1953)
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vigente al 14/05/2026
Testo in vigore dal:  21-5-1948

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia, per l'interno, per le finanze e per la difesa;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 21 febbraio 1948:

Art. 1


Per corredare le domande di pensione od assegno di guerra e facilitarne l'espletamento, gli interessati potranno chiedere ai competenti enti periferici (municipi, distretti, ospedali militari, ecc.), fornendo tutte le necessarie indicazioni, il rilascio con esenzione da ogni tassa di bollo dei documenti di stato civile, di quelli matricolari e sanitari, nonché degli altri indispensabili per stabilire la dipendenza o meno da cause di servizio di guerra degli eventi invalidanti o letali.
Gli enti militari trasmettono direttamente al Ministero del tesoro, nel termine massimo di giorni 60, i documenti richiesti, ovvero dichiarazioni in base agli elementi acquisiti, dando immediata comunicazione ai richiedenti della avvenuta trasmissione.
La Direzione generale delle pensioni di guerra è sempre tenuta ad acquisire i documenti necessari per la istruttoria delle domande di pensione e gli enti periferici sopra menzionati dovranno corrispondere alle sue richieste entro il termine di cui al comma precedente.