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DECRETO LEGISLATIVO 15 febbraio 1948, n. 477

Indennità speciale e assegno speciale spettanti agli ufficiali collocati nella riserva, in ausiliaria od in congedo assoluto.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/03/1953)
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vigente al 14/05/2026
Testo in vigore dal:  21-5-1948

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 17 gennaio 1948:

Art. 1


L'ultimo comma dell'art. 48 della legge 9 maggio 1940, n. 369, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, è sostituito dal seguente:
"L'indennità stabilita dal presente articolo compete anche agli ufficiali collocati nella riserva che si trovino nelle condizioni di cui al primo e secondo comma dell'art. 34, in aggiunta al trattamento di pensione di guerra ed al trattamento ordinario di quiescenza (od assegno integratore) previsti dai commi suddetti. Per gli ufficiali che si trovino nelle condizioni di cui al secondo comma dell'art. 34 la indennità è ragguagliata a tanti ventesimi della somma annua prevista per ciascun grado dal secondo comma del presente articolo quanti sono gli anni di servizio utile a pensione aumentati di quattro anni; essa non può, però, in alcun caso superare tale somma".