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DECRETO LEGISLATIVO 25 febbraio 1948, n. 469

Gestione straordinaria degli enti già operanti nell'Africa italiana o di interesse politico od economico coloniale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/1956)
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vigente al 14/05/2026
Testo in vigore dal:  3-6-1948

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro ad interim per l'Africa italiana, di concerto coi Ministri per le finanze e per il tesoro;

PROMULGA

Il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 30 dicembre 1947:

Art. 1


Le norme di cui all'art. 1 della legge 1 agosto 1941, n. 931, sono applicabili fino alla data che sarà stabilita con successivo provvedimento legislativo.
È ugualmente applicabile fino alla data che sarà stabilita con successivo provvedimento legislativo e limitatamente agli enti pubblici già operanti nell'Africa italiana o comunque d'interesse politico od economico coloniale, la norma di cui all'art. 1 del regio decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739, già prorogata con decreti legislativi Presidenziali 9 ottobre 1946, n. 198 e 2 gennaio 1947, n. 5, fino al 31 marzo 1947.