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DECRETO LEGISLATIVO 11 aprile 1948, n. 462

Limiti di applicazione della franchigia doganale prevista dall'art. 3 del decreto legislativo 26 ottobre 1947, n. 1589.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/01/1953)
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vigente al 13/05/2026
Testo in vigore dal:  18-5-1948

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il bilancio, per il tesoro e per il commercio con l'estero;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948:

Art. 1


Ferme restando le modalità e le condizioni stabilite dall'art. 3 del decreto legislativo 26 ottobre 1917, n. 1589, e dal decreto Ministeriale 22 febbraio 1948, l'esenzione dal pagamento dei diritti doganali consentita dal medesimo art. 3 è applicabile all'importazione dei pacchi che risultino spediti dal Paese di provenienza entro il 31 marzo 1948.