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DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 1948, n. 446

Concessione di conservare "ad personam" la tessera ASF (ora I.G.M.T.), di cui all'art. 16 del regolamento per l'Ufficio speciale delle ferrovie, approvato con regio decreto 7 agosto 1909, n. 711.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/02/1953)
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vigente al 13/05/2026
Testo in vigore dal:  16-5-1948

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per i trasporti, di concerto con il Ministro per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:

Art. 1


Il personale di ruolo dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, che abbia fruito per un periodo non inferiore a dieci anni, dopo la nomina in ruolo, della tessera prevista dall'art. 16 del regio decreto 7 agosto 1909, n. 711, ne conserva il godimento, a titolo di concessione personale, anche in caso di cessazione dal servizio preso l'ispettorato generale medesimo, purché con diritto al trattamento di quiescenza.
Analoga concessione compete al personale di ruolo di altre Amministrazioni che, in servizio all'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, abbia fruito, per un periodo ininterrotto non inferiore ai dieci anni, della tessera medesima.