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DECRETO LEGISLATIVO 23 aprile 1948, n. 440

Proroga del termine per la dichiarazione di convalida o di inefficacia degli atti o provvedimenti adottati sotto l'impero del sedicente governo della Repubblica sociale italiana.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/1956)
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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  15-5-1948

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948;

Art. 1


I provvedimenti previsti dall'art. 3 e dall'art. 4, secondo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, concernenti, rispettivamente, la dichiarazione di convalida o di inefficacia degli atti o provvedimenti emanati sotto l'impero del sedicente governo della Repubblica sociale italiana, possono essere adottati fino al 30 settembre 1948.