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DECRETO LEGISLATIVO 16 aprile 1948, n. 439

Impugnabilità, con ricorso per Cassazione, delle sentenze pronunciate dai Tribunali militari straordinari, istituiti con decreto legislativo luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/01/1953)
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vigente al 05/09/2026
Testo in vigore dal:  29-5-1948

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia:

PROMULGA

Il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948:

Art. 1


Le sentenze pronunciate dai Tribunali militari straordinari preveduti dal decreto legislativo luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234, con le modificazioni apportate dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 agosto 1946, n. 64, e prorogato dai decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 aprile 1947, n. 192, possono essere impugnate col ricorso per Cassazione per i motivi indicati nell'art. 524 del Codice di procedura penale.