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DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 1948, n. 437

Proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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vigente al 14/05/2026
Testo in vigore dal:  15-5-1948

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

PROMULGA

Il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948;

Art. 1


Qualora gli uffici giudiziari non siano in grado di funzionare regolarmente per eventi di carattere eccezionale, i termini di decadenza per il compimento di atti presso gli uffici giudiziari, o a mezzo del personale addetto ai predetti uffici, scadenti durante il periodo di mancato o irregolare funzionamento, o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni, a decorrere dal giorno in cui è pubblicato il provvedimento di cui all'articolo seguente.