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DECRETO LEGISLATIVO 16 aprile 1948, n. 423

Concessione di temporanea franchigia ad alcuni trasporti effettuati sulle ferrovie dello Stato dalla Commissione pontificia di assistenza.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/02/1953)
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vigente al 14/05/2026
Testo in vigore dal:  28-5-1948

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il tesoro e per i trasporti;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:

Art. 1


Dal 1 gennaio 1948 fino a tutto il 31 dicembre 1948 sono a carico dello Stato le spese per i trasporti ferroviari effettuati per conto della Commissione pontificia di assistenza e destinati ad enti assistenziali o alle popolazioni bisognose relativamente alle sottoindicate materie:
a) trasporti viveri per le cucine economiche, i refettori e mense popolari (esclusi i ristoranti popolari già ammessi a provvidenze speciali statali) che funzioneranno in tutti i centri più importanti;
b) trasporti di generi alimentari ceduti gratuitamente alla popolazione bisognosa italiana;
c) trasporti viveri e materiale per le colonie diurne, continue, festive, case del fanciullo, ecc.;
d) trasporti viveri e materiale per le colonie estive 1948.