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DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 1948, n. 412

Concessione della filovia Chieti citta-Chieti scalo.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/02/1953)
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vigente al 14/05/2026
Testo in vigore dal:  13-5-1948

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i trasporti, di concerto col Ministro per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:

Art. 1


Il Ministro per i trasporti è autorizzato a far luogo, d'intesa col Ministro per il tesoro, alla concessione della filovia Chieti citta-Chieti scalo in sostituzione della ferrovia distrutta per eventi bellici.
Il corrispettivo di concessione, in capitale non differito, per l'impianto della filovia, riversibile allo Stato alla fine della concessione, e per l'approvvigionamento del materiale rotabile, di proprietà dello Stato ed in uso gratuito, alla società concessionaria, nonché le condizioni ed obblighi di concessione, tra cui quelli per la costituzione dei fondi di rinnovamento, saranno determinati dal Ministro per i trasporti, d'intesa col Ministro per il tesoro, su conforme parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.
La convenzione con la società concessionaria sarà approvata e resa esecutoria, sentito il parere del Consiglio di Stato, dai Ministri predetti, nonché dal Ministro per le finanze ove comporti esoneri ed agevolazioni tributarie.
Con le stesse modalità sarà approvata la convenzione per la regolazione dei rapporti col concessionario e col sub-concessionario della ferrovia Chieti citta-Chieti scalo in dipendenza della fine della concessione della ferrovia medesima.