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DECRETO LEGISLATIVO 23 marzo 1948, n. 411

Proroga del termine di presentazione delle domande di prestazioni sanitarie ed economiche da parte di cittadini italiani aventi diritto ad indennità per infortuni sul lavoro o malattie professionali a carico di istituti assicuratori germanici.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  13-5-1948

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro e per la grazia e giustizia;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri, con deliberazione del 17 marzo 1948:

Articolo unico



Il termine stabilito dall'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 919, per la presentazione delle domande dirette al conseguimento di prestazioni sanitarie ed economiche da parte dei cittadini italiani aventi diritto ad indennità per infortunio sul lavoro o malattia professionale a carico di istituti assicuratori germanici è prorogato di mesi sei.
Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 23 marzo 1948

DE NICOLA DE GASPERI - FANFANI - SFORZA - DEL VECCHIO - GRASSI

Visto, il Guardasigilli: GRASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1948

Atti del Governo, registro n. 19, foglio n. 233. - FRASCA