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DECRETO LEGISLATIVO 11 marzo 1948, n. 409

Sistemazione delle opere permanenti di protezione antiaerea già costruite direttamente dallo Stato o a mezzo di enti locali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal: 13-5-1948
al: 8-10-2010
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n.
151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo,
del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
  Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto coi Ministri
per  la  grazia  e  giustizia,  per le finanze, per il tesoro e per i
lavori pubblici;

                              PROMULGA

  il  seguente  decreto  legislativo,  approvato  dal  Consiglio  dei
Ministri con deliberazione del 4 marzo 1948:
                               Art. 1.

  Le  opere  permanenti di protezione antiaerea, gia' costruite dallo
Stato  direttamente  o  per  mezzo di enti locali, sono dichiarate di
pubblica utilita'.