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DECRETO LEGISLATIVO 9 febbraio 1948, n. 393

Prescrizione dei crediti dei libretti postali di risparmio.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/1956)
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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  26-5-1948

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quelli per la grazia e giustizia e per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 10 gennaio 1948:

Art. 1


Il primo comma dell'art. 151 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, già modificato col regio decreto-legge 1 luglio 1937, n. 1382, e sostituito dal seguente "Sono prescritti a favore dell'Amministrazione i crediti dei libretti col decorso:
a) di un anno, quando non siano superiori a lire venticinque fra capitale ed interessi:
b) di tre anni, quando non siano superiori a lire cinquanta fra capitale ed interessi;
c) di cinque anni, quando non siano superiori a lire cento fra capitale ed interessi, o quando siano costituiti da un capitale non superiore a lire dieci e da interessi da iscrivere, per un importo complessivo non superiore a lire cento; oppure rappresentino soltanto interessi da iscrivere per un importo non superiore a lire cento;
d) di trenta anni, quando si tratti di crediti di qualsiasi altra specie ed importo".