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DECRETO LEGISLATIVO 1 aprile 1948, n. 390

Aumento della indennità giornaliera spettante ai giudici popolari.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/03/1953)
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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  11-5-1948

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro;

PROMULGA

Il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio del Ministri con deliberazione del 17 marzo 1948:

Art. 1


L'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 aprile 1947, n. 403, è così modificato:
Ai giudici popolari per ogni giorno in cui esercitano le loro funzioni è dovuta una indennità di L. 1000, la quale è ridotta alla metà per gli impiegati dello Stato, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti pubblici.
Tale indennità non e soggetta alla riduzione del 12%, stabilita dal regio decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561.
Ai giudici popolari che prestano servizio fuori della loro residenza spettano, inoltre, le indennità di soggiorno ed il rimborso delle spese di viaggio nella misura stabilita per i giudici di grado 6°.
Le stesse indennità sono dovute anche al giudice popolare citato e poi licenziato, purché sia comparso in tempo utile per prestare servizio.