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DECRETO LEGISLATIVO 25 marzo 1948, n. 388

Modificazione del terzo comma dell'art. 2 del regio decreto legislativo 21 maggio 1946, n. 451, concernente il pagamento degli indennizzi per requisizioni e servizi per le truppe alleate.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/1956)
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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  11-5-1948

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma, quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 4 marzo 1948:

Art. 1


Al comma 3, dell'art. 2 del regio decreto legislativo 21 maggio 1946, n. 451, le parole: "presso la Direzione generale del tesoro" sono sostituite dalle parole: "presso la Direzione generale per il risarcimento dei danni di guerra".