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DECRETO LEGISLATIVO 22 marzo 1948, n. 387

Concorso dell'Amministrazione postale telegrafica nella spesa per la fornitura delle divise uniformi al personale subalterno.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/1956)
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vigente al 10/06/2026
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Testo in vigore dal:  25-5-1948

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto col Ministro per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 17 marzo 1948;

Art. 1


Fermo restando per gli agenti subalterni dell'Amministrazione postale-telegrafica l'obbligo del pagamento di metà dell'ammontare delle divise uniformi di cui al regio decreto-legge 11 giugno 1925, n. 1058, è corrisposta, in occasione della fornitura delle divise (invernale ed estive) effettuata sino al 31 dicembre 1946, e per una volta sola, una indennità pari ad un sesto del costo delle divise stesse.