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DECRETO LEGISLATIVO 9 marzo 1948, n. 386

Formazione dei conti consuntivi dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/02/1953)
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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  11-5-1948

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 4 marzo 1948:

Art. 1


Entro un anno dalla entrata, in vigore del presente decreto, il presidente dell'Istituto nazionale della assicurazione contro le malattie provvederà alla formazione dei conti consuntivi relativi agli esercizi finanziari decorsi dalla data di istituzione dell'Istituto sino a tutto il 1947, non ancora compilati a causa degli, eventi bellici.
I predetti consuntivi, dopo che su di essi avrà riferito con apposita relazione il Collegio sindacale, saranno approvati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con quello per il tesoro.
Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con quello per il tesoro, sarà anche stabilita la misura del compenso da corrispondere al presidente dell'Istituto stesso in relazione all'incarico di cui al primo comma del presente articolo.