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DECRETO LEGISLATIVO 10 aprile 1948, n. 375

Provvedimenti economici a favore dei magistrati dell'Ordine giudiziario, del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, del Corpo della giustizia militare e degli avvocati e procuratori dello Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/1956)
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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  6-5-1948

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri per la grazia e giustizia e per la difesa, di concerto con i Ministri per il bilancio, per le finanze e per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:

Art. 1


Le indennità di carica e di toga, stabilite rispettivamente dal decreto legislativo 8 febbraio 1946, n. 65, e dal decreto legislativo 13 maggio 1947, n. 400, a favore dei magistrati dell'Ordine giudiziario, del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e del Corpo della giustizia militare, e degli avvocati e procuratori dello Stato, sono elevate alle misure indicate nelle tabelle A e B allegate al presente decreto, vistate dai Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia e per il tesoro.