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DECRETO LEGISLATIVO 12 marzo 1948, n. 367

Proroga dell'efficacia della legge 16 giugno 1938, n. 1122, concernente provvedimenti per la sistemazione dei compendi delle Aziende patrimoniali del demanio dello Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/01/1953)
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vigente al 10/06/2026
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Testo in vigore dal:  1-2-1953
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, e per i lavori pubblici;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 21 febbraio 1948:

Articolo unico



È prorogata al
((31 dicembre 1955))
, l'efficacia delle disposizioni della legge 16 giugno 1938, n. 1122, concernente provvedimenti per la sistemazione dei compendi delle Aziende patrimoniali del demanio dello Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 marzo 1948

DE NICOLA DE GASPERI - PELLA - GRASSI - TUPINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1948

Atti del Governo, registro n. 19, foglio n. 189. - FRASCA