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DECRETO LEGISLATIVO 18 febbraio 1948, n. 366

Proroga della temporanea facoltà delle Amministrazioni militari di poter dimostrare nei conti materiali in carico agli enti dipendenti soltanto a quantità e non a valore.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/01/1958)
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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  1-2-1958
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Sentita la Corte dei conti;
Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con quello per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 12 febbraio 1948:

Art. 1



Fino al 30 giugno 1949 le Amministrazioni militari possono dimostrare nei conti materiali in carico agli enti dipendenti soltanto a quantità e non a valore.
Entro tale termine la contabilità del materiale potrà, altresì, essere resa solo a quantità.
Fino alla stessa data le Amministrazioni anzidette sono, inoltre, esonerate dal rendere il conto consuntivo patrimoniale dei materiali militari.

((1))
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AGGIORNAMENTO (1)

La L. 24 dicembre 1957, n. 1301 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'art. 1 del decreto legislativo 18 febbraio 1948, n. 366 prorogate con legge 4 novembre 1950, n. 916, hanno efficacia, per le Amministrazioni dell'esercito e dell'aeronautica, fino al 30 giugno 1951".