stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 18 febbraio 1948, n. 365

Istituzione dell'Ispettorato per la bonifica degli immobili dagli ordigni esplosivi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/09/1949)
nascondi
vigente al 14/05/2026
Testo in vigore dal:  19-5-1948

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Sentita la Corte dei conti;
Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 12 febbraio 1948:

Art. 1


Dal 15 maggio 1946, è temporaneamente istituito presso l'Amministrazione dell'esercito, per gli scopi previsti dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, "l'Ispettorato per la bonifica degli immobili dagli ordigni esplosivi" avente l'esclusiva competenza della organizzazione del servizio e della esecuzione dei lavori di bonifica degli immobili e dei terreni dagli ordigni esplosivi e dei recuperi dei materiali residuati di guerra, anche se di pertinenza dell'Amministrazione della marina militare, nonché della formazione del personale specializzato occorrente (maestranze e personale dirigente).
A capo di detto Ispettorato è posto un generale di divisione o di brigata in servizio permanente.
Alle esigenze del servizio si provvede con personale dell'ex Ministero della guerra e, in quanto necessario, con quello previsto dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320.