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DECRETO LEGISLATIVO 9 marzo 1948, n. 359

Pagamento di compensi, indennità e propine da corrispondere ai membri delle Commissioni esaminatrici, al personale di segreteria e subalterno addetto agli esami presso le scuole magistrali governative, nonchè ai rappresentanti del Ministero preposti agli esami di abilitazione presso le scuole magistrali legalmente riconosciute.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/04/1953)
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vigente al 10/06/2026
Testo in vigore dal:  18-5-1948

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma, quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 12 febbraio 1948:

Art. 1


Ai componenti le Commissioni per gli esami di abilitazione presso le scuole magistrali istituite a norma dell'art. 41 del testo unico approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, spettano, oltre all'indennità di missione, quando competono, il compenso giornaliero di L. 100 (cento) e la propina di L. 15 (quindici) per ogni candidato esaminato.