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DECRETO LEGISLATIVO 4 gennaio 1948, n. 339

Aumento dei canoni di concessione di linee telefoniche ad uso privato, nonchè applicazione di un apposito canone per le linee telefoniche collganti elettrodotti diversi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/04/1956)
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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  1-5-1956
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni, di concerto coi Ministri per il tesoro, per le finanze, per l'industria e il commercio e per la grazia e giustizia;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 6 dicembre 1947:

Art. 1


Con effetto dal 1 gennaio 1948, la misura dei canoni annuali di cui all'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 novembre 1946, n. 651, da pagarsi da ciascun concessionario per ogni circuito di comunicazione telefonica ad uso privato fino a tre chilometri con due stazioni, è elevata da L. 2000 a L. 4000 e per ogni chilometro o frazione in più dei primi tre, e per ogni stazione in più delle prime due, da L. 300 a L. 600.
((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 15 marzo 1956, n. 210 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La misura dei canoni annuali per le concessioni di linee telefoniche ad uso privato, prevista dall'art. 1 del decreto legislativo 4 gennaio 1948, n. 339, è elevata a lire 10.000 per ogni circuito di comunicazione fino a tre chilometri con due stazioni, ed a lire 1500 per ogni chilometro o frazione in più dei primi tre e per ogni stazione in più delle prime due".