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DECRETO LEGISLATIVO 25 marzo 1948, n. 329

Istituzione di una Commissione per la concessione di acconti per danni di guerra subiti dai profughi della Venezia Giulia, Dalmazia e Dodecanneso.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/03/1950)
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vigente al 14/05/2026
Testo in vigore dal:  12-4-1950
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 4 marzo 1948:

Art. 1

((È istituita presso il Ministero del tesoro una Commissione per la concessione di acconti ai cittadini, profughi nel territorio nazionale, che hanno sofferto danni di guerra a beni mobili nei territori già italiani delle isole dell'Egeo, della Dalmazia e della Venezia Giulia))
.
Gli acconti sono concessi per le medesime categorie di beni, nelle stesse misure e con le stesse limitazioni e modalità, osservate queste ultime per quanto è possibile, stabilite per la concessione di acconti ai danneggiati del territorio nazionale.
Sono considerate tempestive le domande presentate dopo la scadenza dei termini stabiliti dai decreti legislativi 6 settembre 1946, n. 226, e 9 ottobre 1946, n. 276, ma non oltre il 31 dicembre 1948.