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DECRETO LEGISLATIVO 23 marzo 1948, n. 328

Disposizioni particolari per garantire i crediti degli impiegati e degli operai dipendenti da imprese per l'estrazione di combustibili solidi nazionali per retribuzioni ed indennità di licenziamento.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/1956)
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vigente al 14/05/2026
Testo in vigore dal:  27-4-1948

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione.
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro, per il bilancio e per l'industria e il commercio,

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 17 marzo 1948:

Art. 1


Le retribuzioni relative all'ultimo mese di servizio non corrisposte ai prestatori di lavoro appartenenti alle categorie degli impiegati e degli operai ai sensi dell'art. 2095 del Codice civile, e dipendenti da imprese di estrazione di combustibili solidi del territorio nazionale, nonché le indennità che ad essi spettino nel caso di cessazione del rapporto di lavoro possono essere pagate, in sostituzione dell'imprenditore inadempiente, dalla Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per i casi e con le modalità indicate negli articoli seguenti.