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DECRETO LEGISLATIVO 12 marzo 1948, n. 318

Proroga dei termini di prescrizione e di decadenza, stabiliti nei confronti dell'Amministrazione dello Stato, per l'applicazione delle imposte dirette a carico di Enti e Società tassabili in base a bilancio.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/12/1948)
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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  28-12-1948
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per le finanze;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 21 febbraio 1948:

Art. 1


I termini di prescrizione e di decadenza stabiliti nei confronti dell'Amministrazione dello Stato per l'applicazione delle imposte dirette a carico di enti e società tassabili in base a bilancio, i quali vengano a scadere entro il 31 dicembre 1948, sono prorogati a tale data.
((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 23 dicembre 1948, n. 1451 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Sono prorogati al 31 dicembre 1949 i termini di prescrizione e decadenza, stabiliti nei confronti dell'Amministrazione dello Stato, per l'applicazione delle imposte dirette, che ai sensi [...] del decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 318, [...] vengano a scadere entro il 31 dicembre 1948".