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DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 1948, n. 316

Autorizzazione alla ulteriore spesa di L. 236 milioni per provvedere ai maggiori oneri inerenti ai lavori di ricostruzione e ripristino delle attrezzature patrimoniali danneggiate dalla guerra.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/02/1953)
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vigente al 10/06/2026
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Testo in vigore dal:  9-5-1948

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma, quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 12 febbraio 1948:

Art. 1


Per provvedere ai maggiori oneri inerenti ai lavori di ricostruzione e al ripristino delle attrezzature delle Aziende patrimoniali dello Stato, danneggiate dalla guerra, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire duecentotrentasei milioni, in aggiunta a quella disposta con il regio decreto legislativo 2 giugno 1946, n. 568.