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DECRETO LEGISLATIVO 26 febbraio 1948, n. 314

Proroga delle agevolazioni fiscali a favore dell'industria e del commercio dei marmi nelle province di Apuania e Lucca.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/01/1953)
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vigente al 10/06/2026
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Testo in vigore dal:  9-5-1948

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il bilancio, per l'industria ed il commercio e per l'interno;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 12 febbraio 1948;

Articolo unico



Le agevolazioni fiscali, previste nella legge 23 marzo 1940, n. 285, a favore dell'industria e del commercio dei marmi nelle province di Apuania e di Lucca, sono applicabili fino al 31 dicembre 1948.
A decorrere dal 1 luglio 1947 è elevata a cento volte la misura della tassa unica stabilita dall'art. 2 del regio decreto 30 luglio 1940, n. 1236.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1948

DE NICOLA DE GASPERI - PELLA - EINAUDI - TREMELLONI - SCELBA

Visto, il Guardasigilli: GRASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 aprile 1948

Atti del Governo, registro n. 19, foglio n. 144. - FRASCA