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DECRETO LEGISLATIVO 13 marzo 1948, n. 303

Garanzia dello Stato alle anticipazioni per commesse estere di costruzioni navali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/1956)
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vigente al 14/05/2026
Testo in vigore dal:  23-4-1948

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per il bilancio, coi Ministri per gli affari esteri, per il commercio con l'estero, per l'industria, e commercio e per la marina mercantile;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 4 marzo 1948:

Art. 1


L'importo massimo complessivo della garanzia statale fissato all'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 987, è elevato a dollari U.S.A. 32.970.053 o equivalente in altre valute.