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DECRETO LEGISLATIVO 18 marzo 1948, n. 280

Proroga delle disposizioni dell'art. 3 del decreto legislativo 11 gennaio 1948, n. 17, per le anticipazioni recuperabili da parte dello Stato, a favore delle Amministrazioni provinciali e comunali deficitarie, per il pagamento delle competenze al dipendente personale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/05/1953)
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vigente al 13/05/2026
Testo in vigore dal:  20-4-1948

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per il bilancio e per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 17 marzo 1948:

Art. 1


La concessione delle anticipazioni recuperabili da parte dello Stato a favore delle Amministrazioni provinciali e comunali deficitarie, di cui all'art. 3 del decreto legislativo 11 gennaio 1948, n. 17, per il pagamento delle competenze al dipendente personale è estesa ai mesi di marzo ed aprile 1948.