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DECRETO LEGISLATIVO 5 gennaio 1948, n. 268

Istituzione di un punto franco nel porto di Venezia.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/04/1993)
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vigente al 14/05/2026
Testo in vigore dal:  22-4-1993
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto coi Ministri per il bilancio, per i trasporti, per i lavori pubblici, per la marina mercantile, per l'industria ed il commercio e per il commercio con l'estero;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 6 dicembre 1947:

Art. 1



È istituito nel porto di Venezia un punto franco delimitato: dal settore portuale di San Basilio, comprendente l'area che va dalla testata del Magazzino n. 1 sulla banchina di San Basilio (confinante con la città attraverso il canale omonimo) da un lato corrente, dal lato mare, lungo la beni delimitata zona, portuale esistente, arriva sino al Canale di Scomenzera, e precisamente alla strozzatura della zona portuale esistente dopo il Magazzino n. 20, comprendendo quindi, oltre alla banchina di San Basilio, la banchina dell'ex deposito franco, la banchina del cotonificio veneziano, la banchina dei Magazzini generali, la banchina di Santa Marta ed il primo tratto della banchina del Canale Scomenzera, fino alla strozzatura sopra citata. La linea prosegue, dal lato della città, lungo il muro di cinta della zona portuale dei Magazzini generali, che si congiunge con quello del cotonificio che ne viene circondato, fino al fabbricato del cotonificio stesso prospiciente la Fondamenta delle Terese ed il Canale di San Nicolò; continua lungo la facciata del citato fabbricato fino all'incontro del muro di cinta allineato con lo sbarramento del Canale di San Nicolò; prosegue lungo il fabbricato del frigorifero e il muro di cinta sul Canale di San Nicolò fino a Calle Raspina; corre lungo il muro di recintazione delle zone portuali dell'ex deposito franco di San Basilio e finisce al canale omonimo.
((2))
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AGGIORNAMENTO (2)

Il Decreto 18 febbraio 1993 (in G.U. 7/4/1993, n. 81) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La delimitazione del punto franco di Venezia, come prevista all'art. 1 del decreto legislativo 5 gennaio 1948, n. 268, modificato dalla legge 12 febbraio 1955, n. 41, e ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, viene così sostituita: lato mare, essa inizia da banchina Trento a partire dal punto di intersezione della medesima con banchina Bolzano, e prosegue lungo banchina Veneto, banchina Cadore, banchina Friuli, scarpata del molo Sali all'interno del bacino molo A, scarpata della testata del molo Sali sul bacino di evoluzione n. 1 fino al limite dell'area demaniale marittima;
a terra, la delimitazione continua lungo il molo Sali seguendo il limite dell'area demaniale marittima fino a congiungersi con la cinta doganale esistente nei pressi del varco ferroviario di accesso alle banchine Friuli e Cadore, prosegue poi lungo l'esistente cinta doganale fino al vertice compreso tra i fabbricati n. 350 e n. 333, e da lì prosegue ai limiti dell'esistente piazzale Cadore fino a raggiungere il margine sinistro di via del Commercio che segue fino al sopracitato punto di incontro tra le banchine Trento e Bolzano".