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DECRETO LEGISLATIVO 9 marzo 1948, n. 258

Nuove provvidenze economiche a favore dei grandi invalidi titolari di pensioni privilegiate ordinarie.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/03/1971)
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vigente al 13/05/2026
Testo in vigore dal:  30-4-1948

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il bilancio;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 20 febbraio 1948:

Art. 1


Gli assegni di superinvalidità di cui all'art. 1 del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 74, sono temporaneamente aumentati di:
per la lettera A . . . . . . . . . . annue L. 162.000
" A-bis . . . . . . . . " " 153.000
" B . . . . . . . . . . " " 135.000
" C . . . . . . . . . . " " 135.000
" D . . . . . . . . . . " " 135.000
" E . . . . . . . . . . " " 126.000
" F . . . . . . . . . . " " 117.000
" G . . . . . . . . . . " " 117.000