stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 9 marzo 1948, n. 257

Nuove provvidenze economiche a favore di talune categorie di pensionati di guerra.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/02/1953)
nascondi
vigente al 13/05/2026
Testo in vigore dal:  30-4-1948

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il bilancio;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 20 febbraio 1948:

Art. 1


Ai titolari di pensioni di guerra, di prima categoria, cui spetta un assegno di superinvalidità di cui all'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1 settembre 1947, n. 1108, vengono temporaneamente concesse in aggiunta a detto assegno:
per la lettera A . . . . . . . . . . annue L. 216.000
" A-bis . . . . . . . . " " 204.000
" B . . . . . . . . . . " " 180.000.
" C . . . . . . . . . . " " 180.000
" D . . . . . . . . . . " " 180.000
" E . . . . . . . . . . " " 168.000
" F . . . . . . . . . . " " 156.000
" G . . . . . . . . . . " " 156.000