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DECRETO LEGISLATIVO 8 aprile 1948, n. 250

Proroga della validità delle carte di identità scadute e della validità di altri documenti di riconoscimento ai fini della identificazione degli elettori.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/05/1953)
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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  14-4-1948

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per l'interno;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948:

Articolo unico



Ai fini della identificazione degli elettori in occasione delle elezioni politiche indette per il 18 aprile 1948, sono validi anche:
a) le carte di identità e gli altri documenti di identificazione previsti dall'art. 40 del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei Deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica, 5 febbraio 1948, n. 26, rilasciati dopo il 1 gennaio 1940;
b) le tessere di riconoscimento rilasciate dall'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, purché munite di fotografia e convalidate da un comando militare;
c) le tessere di riconoscimento rilasciate dagli ordini professionali, purché munite di fotografia;
d) i documenti di identificazione rilasciati dai Comuni in conformità delle disposizioni del Governo militare alleato, purché muniti di fotografia.
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 8 aprile 1948

DE NICOLA DE GASPERI - SCELBA

Visto, il Guardasigilli: GRASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 aprile 1948

Atti del Governo, registro n. 19, foglio n. 94. - FRASCA