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DECRETO LEGISLATIVO 19 marzo 1948, n. 241

Equiparazione ai combattenti di coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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vigente al 14/05/2026
Testo in vigore dal:  13-4-1948

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la difesa di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per l'interno e per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 21 febbraio 1948:

Art. 1


Coloro che, successivamente all'8 settembre 1943, hanno partecipato, per un periodo di almeno tre mesi, ad operazioni della guerra di liberazione, nelle formazioni non regolari dipendenti dalle Forze armate italiane od alleate ("Maiella", "Modena", "Patrioti Apuani", "Pippo", "Ravenna", "Tigre"), sono equiparati, a tutti gli effetti, ai combattenti della guerra di liberazione impiegati in azioni di guerra.
La equiparazione di cui al comma precedente ha luogo anche per i componenti delle formazioni che, nelle condizioni ivi previste, abbiano partecipato alla guerra di liberazione in territorio estero, semprechè tale partecipazione risulti attestata dai Comandi delle Forze armate al seguito delle quali le formazioni stesse operarono.
Il periodo minimo di tre mesi, previsto nel primo comma, non è richiesto per i caduti, i mutilati e gli invalidi contemplati nel successivo art. 2, nonché per coloro che, facendo parte di dette formazioni, siano stati decorati al valor militare o feriti in combattimento.
La equiparazione di cui ai precedenti comma non ha effetto ai fini dell'adempimento degli obblighi di leva.