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DECRETO LEGISLATIVO 26 febbraio 1948, n. 231

Premio di arruolamento nel Corpo della guardia di finanza.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/01/1953)
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vigente al 10/06/2026
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Testo in vigore dal:  25-4-1948

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 12 febbraio 1948:

Articolo unico



Ai militari che si arruolano nel Corpo della guardia di finanza contraendovi la ferma di anni tre viene corrisposto un premio di L. 6000.
La disposizione di cui ai precedente comma ha effetto dal 10 aprile 1947.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1948

DE NICOLA DE GASPERI - PELLA - DEL VECCHIO

Visto, il Guardasigilli: GRASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 aprile 1948

Atti del Governo, registro n. 19, foglio n. 45. - FRASCA