stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 26 febbraio 1948, n. 230

Trattamento economico per i servizi d'istituto resi fuori del proprio ufficio dal personale dell'Amministrazione dei catasto e dei servizi tecnici erariali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/01/1953)
nascondi
vigente al 13/05/2026
Testo in vigore dal:  11-4-1948

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 21 febbraio 1948:

Art. 1


Al personale dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, di ruolo e non di ruolo, che sia incaricato di servizi d'istituto in località distanti più di un chilometro dal proprio ufficio, ma meno di quanto previsto perché sorga il diritto al trattamento di missione intero o ridotto, è concessa, in aggiunta al rimborso delle spese tranviarie, una indennità pari rispettivamente ad un decimo o ad un quinto della diaria normale di missione, escluso il supplemento di pernottazione, a seconda che l'espletamento dell'incarico richieda un'assenza dall'ufficio di durata non superiore o superiore a cinque ore.
Il tempo impiegato in più servizi nella medesima giornata si somma, agli effetti del precedente comma.
Nessuna indennità viene corrisposta quando gli incarichi di cui sopra abbiano per scopo semplici conferenze presso altri uffici, ovvero esami di atti o di disegni, o lavori di tavolo. In tal caso verranno rimborsate le sole spese tranviarie.