stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 3 febbraio 1948, n. 210

Proroga al 31 dicembre 1948 delle disposizioni concernenti l'assicurazione contro i rischi ordinari delle navi mercantili italiane e delle costruzioni navali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/1956)
nascondi
vigente al 14/05/2026
  • Articoli
  • 1
  • 2
Testo in vigore dal:  7-4-1948

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la marina mercantile;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 22 gennaio 1948:

Art. 1


Le disposizioni delle leggi 3 giugno 1940, n. 767, e 11 luglio 1941, n. 935, concernenti l'assicurazione contro i rischi ordinari delle navi mercantili italiane e delle costruzioni navali, rimangono in vigore sino al 31 dicembre 1948.