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DECRETO LEGISLATIVO 21 febbraio 1948, n. 204

Proroga dei privilegi fiscali a favore degli esattori delle imposte dirette e proroga delle patenti di collettore e di ufficiale esattoriale rilasciate ai sensi della legge di guerra.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/01/1953)
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vigente al 14/05/2026
Testo in vigore dal:  6-4-1948

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per l'interno e per la grazia e giustizia;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 12 febbraio 1948:

Art. 1


I privilegi fiscali da parte degli esattori delle imposte dirette del decennio 1933-1942 possono essere esercitati fino al 31 dicembre 1949.