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DECRETO LEGISLATIVO 26 febbraio 1948, n. 174

Norme sulle elezioni dei Consigli degli Ordini forensi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  13-4-1948

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 12 febbraio 1948:

Art. 1


I Consigli degli Ordini degli avvocati e dei procuratori sono formati di cinque componenti se gli iscritti negli albi non superano i cinquanta; di sette se superano i cinquanta e non i cento; di nove se superano i cento e non i cinquecento; di quindici se superano i cinquecento.
I Consigli predetti sono eletti nel mese di gennaio e scadono il trentuno dicembre dell'anno successivo.
Alla stessa data scadono i Consigli che per qualsiasi ragione sono eletti durante il biennio,