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DECRETO LEGISLATIVO 26 gennaio 1948, n. 169

Assunzione a carico dello Stato dell'onere risultante dalle importazioni di cereali derivati e prodotti comunque destinati alla pani-pastificazione a decorrere dalla campagna cerealicola 1946-1947.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/02/1953)
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vigente al 13/05/2026
Testo in vigore dal:  13-4-1948

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il bilancio, per il tesoro, per il commercio con l'estero e per l'agricoltura e foreste;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 23 dicembre 1947:

Art. 1


Per le importazioni dall'estero dei cereali, dei loro derivati, degli altri prodotti comunque destinati alla panificazione e alla pastificazione e delle paste alimentari effettuate per conto dello Stato dalla Federazione italiana dei Consorzi agrari, a cominciare dalla campagna cerealicola 1946-47, la Federazione medesima deve provvedere al preventivo finanziamento del controvalore in lire della valuta occorrente per gli acquisti nonché a quello delle spese occorrenti per la resa delle merci importate franco vagone porto italiano o franco vagone stazione di confine.
Il Ministero del tesoro può eccezionalmente consentire di sostituire al finanziamento del controvalore il rilascio di fidejussioni bancarie.