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DECRETO LEGISLATIVO 2 marzo 1948, n. 165

Ricostituzione dei comune di Falconara Marittima (Ancona).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/11/1951)
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Testo in vigore dal: 27-3-1948
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n.
151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo,
del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; 
  Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; 
  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; 
  Sulla proposta del Ministro per l'interno; 
 
                              PROMULGA 
 
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri
con deliberazione del 21 febbraio 1948: 
 
                               Art. 1. 
 
  Il comune di Falconara Marittima, aggregato a quello di Ancona e  a
quello di Chiaravalle col regio decreto 15 aprile 1928,  n.  882,  e'
ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore
del decreto medesimo. 
  Il   Prefetto   di   Ancona,   sentita   la   Giunta    provinciale
amministrativa, provvedera' al regolamento dei rapporti  patrimoniali
e finanziari fra i Comuni interessati.