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DECRETO LEGISLATIVO 11 febbraio 1948, n. 116

Modificazioni alle norme sulla durata dei corsi di addestramento teorico-pratico presso le scuole di polizia per gli allievi guardie ai pubblica sicurezza.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/05/1953)
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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  13-3-1948

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 6 febbraio 1948:

Art. 1


È data facoltà al Ministro per l'interno, fino a due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di limitare a due mesi la durata minima dei corsi di addestramento teorico-pratico presso le Scuole di polizia per gli allievi guardie di pubblica sicurezza.