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DECRETO LEGISLATIVO 15 febbraio 1948, n. 110

Nuovo termine per la sospensione delle limitazioni alla vendita e alla somministrazione delle carni e frattaglie di agnello.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/05/1953)
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vigente al 05/09/2026
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Testo in vigore dal:  11-3-1948

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per il tesoro, per le finanze, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria e commercio, e per il lavoro e la previdenza sociale;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 6 febbraio 1948;

Art. 1


Le disposizioni relative alla temporanea sospensione delle limitazioni alla vendita al pubblico ed alla somministrazione nei ristoranti e negli altri pubblici esercizi delle carni fresche o congelate di agnello e delle relative frattaglie, contenute nel decreto legislativo 30 novembre 1947, n. 1403, si applicano fino a tutto il 30 aprile 1948.