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DECRETO LEGISLATIVO 1 febbraio 1948, n. 93

Liquidazione delle pensioni e degli assegni di guerra ai partigiani combattenti appartenenti alle Forze armate.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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vigente al 05/09/2026
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Testo in vigore dal:  6-3-1948

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per la difesa;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 28 gennaio 1948:

Art. 1


Le pensioni e gli assegni di guerra spettanti ai partigiani combattenti, ai sensi del decreto legislative 16 settembre 1946, n. 372, sono liquidati, in via definitiva, sulla base del grado che essi rivestivano nelle Forze armate all'8 settembre 1943, ancorché non fossero in servizio a tale data, qualora il grado medesimo sia superiore a quello corrispondente alla qualifica gerarchica partigiana riconosciuta a norma del decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 93.